(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 29 novembre 1988) IL CONSIGLIO PROVINCIALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'istituto per l'edilizia abitativa agevolata, di seguito denominato "Istituto", e' autorizzato a cedere agli assegnatari che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, gli alloggi aventi una vetusta' di almeno 10 anni, calcolati dalla data del rilascio della licenza d'uso, nel limite del 30% del patrimonio edilizio ivi compresi gli ex alloggi INCIS assegnati a titolo di alloggi di servizio. Il prezzo di cessione e' dato dal valore convenzionale di cui all'art. 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modifiche, applicando i coefficienti correttivi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392. L'incidenza del costo delle aree non deve superare il 15% del costo di costruzione come definito ai sensi dell'art. 2, terzo comma, della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modifiche. Il prezzo cosi' determinato e' ridotto del 20%. 2. Qualora negli immobili, per i quali il CER ha deliberato a norma dell'art. 3 la cessione in proprieta', risiedano famiglie per le quali e' in corso la procedura di sfratto per superamento dei limiti di reddito di cui all'art. 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, rispettivamente all'art. 11- bis della stessa legge provinciale inserito con l'art. 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, queste possono chiedere, in deroga alla disposizione di cui al comma uno, la cessione in proprieta' dell'alloggio. Al prezzo di cessione non viene operata la riduzione del 20%.