(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto
                  Adige n. 54 del 29 novembre 1988)
                       IL CONSIGLIO PROVINCIALE
                             HA APPROVATO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'istituto  per  l'edilizia  abitativa  agevolata,  di seguito
denominato "Istituto", e' autorizzato a cedere agli  assegnatari  che
siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  all'art.  2 della legge
provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, gli  alloggi
aventi  una  vetusta'  di  almeno  10  anni, calcolati dalla data del
rilascio della licenza d'uso,  nel  limite  del  30%  del  patrimonio
edilizio  ivi  compresi  gli  ex  alloggi INCIS assegnati a titolo di
alloggi di servizio.  Il  prezzo  di  cessione  e'  dato  dal  valore
convenzionale  di  cui  all'art.  7 della legge provinciale 3 gennaio
1978,  n.  1,  e  successive  modifiche,  applicando  i  coefficienti
correttivi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio
1978, n. 392. L'incidenza del costo delle aree non deve  superare  il
15%  del  costo  di  costruzione  come definito ai sensi dell'art. 2,
terzo  comma,  della  legge  provinciale  3  gennaio  1978,  n.  1  e
successive modifiche. Il prezzo cosi' determinato e' ridotto del 20%.
   2.  Qualora  negli  immobili,  per  i quali il CER ha deliberato a
norma dell'art. 3 la cessione in proprieta', risiedano  famiglie  per
le  quali  e'  in  corso  la procedura di sfratto per superamento dei
limiti di reddito di cui  all'art.  11  della  legge  provinciale  23
maggio  1977,  n.  13,  rispettivamente all'art. 11- bis della stessa
legge provinciale inserito con l'art. 79 della legge  provinciale  21
novembre  1983,  n.  45,  queste  possono  chiedere,  in  deroga alla
disposizione  di  cui  al  comma  uno,  la  cessione  in   proprieta'
dell'alloggio.  Al  prezzo di cessione non viene operata la riduzione
del 20%.